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APRILE - GIUGNO 2022
Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (DL Ucraina-ter) è stato esteso anche a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di CREDITO DI IMPOSTA, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, rispettivamente, per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata e per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Con il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. DL Aiuti) è stata introdotta la possibilità peri clienti di energia elettrica e gas, aventi le seguenti caratteristiche:
a) imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 (cd. imprese non energivore); b) imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (cd. imprese non gasivore); c) riforniti dal medesimo venditore sia nel primo trimestre dell’anno 2019 che nei primi due trimestri dell’anno 2022,
di richiedere al proprio venditore le informazioni attestanti il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettate per il SECONDO TRIMESTRE 2022 ai fini del riconoscimento del credito di imposta. A tale disposizione è stata data attuazione con la Delibera ARERA 373/2022/R/com.
LUGLIO - SETTEMBRE 2022
Con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. DL Aiuti-bis), l’agevolazione è stata prorogata per il TERZO TRIMESTRE 2022, in continuità con le modalità previste per il II trimestre 2022. Pertanto, la richiesta al venditore può essere presentata dai clienti con le caratteristiche di cui alle lettere a) o b) del precedente paragrafo che nel secondo e terzo trimestre2022 si riforniscano di energia elettrica o di gas dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel secondo trimestre 2019. A tale disposizione è stata data attuazione con la Delibera 474/2022/R/com.
OTTOBRE – NOVEMBRE 2022 – DICEMBRE 2022
Con il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. DL Aiuti-ter), l’agevolazione è prorogata anche per i mesi di OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 e la relativa comunicazione può essere richiesta al venditore ove l’impresa, nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre 2019. Per tale periodo, la norma, oltre a confermare le agevolazioni per i clienti non gasivori, amplia la platea dei clienti non energivori che possono chiedere al proprio venditore le informazioni attestanti il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica includendo le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd. DL Aiuti-quater), conferma che i crediti di imposta di cui al DL 144/2022 sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di DICEMBRE 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. La relativa comunicazione può essere richiesta al venditore ove l’impresa, nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre 2019.
A tali disposizioni è stata data attuazione con la Delibera 669/2022/R/com.
GENNAIO – MARZO 2023
Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Legge di Bilancio) l’agevolazione è stata prorogata per il PRIMO TRIMESTRE 2023 e la relativa comunicazione può essere richiesta al venditore ove l’impresa, nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023, si rifornisca di energia elettrica o di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre 2019. Per tale periodo, la norma, oltre a confermare come per il IV trimestre 2022 le agevolazioni per i clienti non gasivori e non energivori, prevede nuove percentuali di applicazione del contributo straordinario.
I dettagli della comunicazione da parte del venditore saranno definiti con successiva delibera ARERA.
Qualora ricorrano le condizioni di agevolazione, inoltrare richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: adempimenti@pec.eniplenitude.com
Per maggiori dettagli sull’ammontare del credito di imposta per ciascun periodo di riferimento si rinvia alla tabella di seguito.
|
APRILE – GIUGNO 2022 | LUGLIO – SETTEMBRE 2022 |
OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2022 |
GENNAIO-MARZO 2022 |
Imprese non energivore |
credito di imposta 15% |
credito di imposta 15% |
credito di imposta 30% |
credito di imposta 35% |
Imprese non gasivore |
credito di imposta 25% |
credito di imposta 25% |
credito di imposta 40% |
credito di imposta 45% |