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Richiesta informazioni ai fini del riconoscimento del contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive deliberazioni
GENNAIO – MARZO 2023
Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Legge di Bilancio) l’agevolazione inerente il riconoscimento del contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, già prevista per il 2022, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, rispettivamente, per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata e per l’acquisto del gas naturale consumato, è stata prorogata per il PRIMO TRIMESTRE 2023.
È stata prevista la possibilità per i clienti di energia elettrica e gas, aventi le seguenti caratteristiche:
a) imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 (cd. imprese non energivore);
b) imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (cd. imprese non gasivore);
c) riforniti dal medesimo venditore sia nel quarto trimestre dell’anno 2019 che nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023,
di richiedere al proprio venditore le informazioni attestanti il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettate per il PRIMO TRIMESTRE 2023 ai fini del riconoscimento del credito di imposta.
A tali disposizioni è stata data attuazione con la Delibera 76/2023/R/com.
APRILE – GIUGNO 2023
Con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. Decreto Energia) l’agevolazione inerente il riconoscimento del contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, già prevista per il I Trimestre 2023, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, rispettivamente, per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata e per l’acquisto del gas naturale consumato, è stata prorogata per il SECONDO TRIMESTRE 2023. Pertanto, la richiesta al venditore può essere presentata dai clienti con le caratteristiche di cui alle lettere a) o b) del precedente paragrafo che nel primo e secondo trimestre 2023 si riforniscano di energia elettrica o di gas dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel primo trimestre 2019.
I dettagli della comunicazione da parte del venditore saranno definiti con successiva delibera ARERA.
Qualora ricorrano le condizioni di agevolazione, inoltrare richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: adempimenti@pec.eniplenitude.com
Per maggiori dettagli sull’ammontare del credito di imposta per ciascun periodo di riferimento si rinvia alla tabella di seguito.
| APRILE – GIUGNO | LUGLIO – SETTEMBRE 2022 | OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE | GENNAIO – MARZO | APRILE – GIUGNO |
Imprese non energivore | credito di imposta 15% | credito di imposta 15% | credito di imposta 30% | credito di imposta 35% | credito di imposta 10% |
Imprese non gasivore | credito di imposta 25% | credito di imposta 25% | credito di imposta 40% | credito di imposta 45% | credito di imposta 20% |