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Con la Legge di Bilancio del 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) il Governo ha confermato il fondo di risorse economiche nato nel 2021 per l’erogazione dei bonus sociali.
Il bonus luce e il bonus gas sono resi operativi da ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Questi riconoscimenti sono destinati agli utenti che versano in condizione di disagio economico e/o fisico, con lo scopo di assicurare loro un risparmio sulla spesa dell'energia e del gas naturale.
Le agevolazioni in bolletta dei bonus sono riconosciute in automatico agli utenti che, presentando la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) per l'Isee all'INPS, risulteranno aventi diritto al bonus sociale.
Vediamo più nello specifico come funziona questa misura.
L’importo esatto del bonus sociale luce e gas non è calcolabile in maniera esatta, perché la cifra ad esso associata viene determinata e aggiornata da Arera e varia a seconda di determinati fattori. Per esempio per il bonus gas varia in base a:
L’importo non è fisso neanche quando si tratta del bonus per disagio fisico. Infatti, ci sono tre diverse fasce di rimborso, vengono decisi in base alla certificazione della ASL che traccia il tempo medio impiegato per l’utilizzo delle macchine mediche.
Si può fare una simulazione dell’importo del bonus per il disagio fisico ha nella pagina dedicata del portale SGAte.
Gli utenti che hanno diritto allo sconto previsto dal bonus sull’elettricità sono:
Infatti, esistono due tipologie di bonus:
ll bonus per DISAGIO ECONOMICO, viene attivato automaticamente sulla base dell’attestazione ISEE, da presentare annualmente, nel caso in cui l’ISEE rientri in determinate soglie. Quindi non è più necessario farne specifica richiesta al proprio Comune di residenza.
Il bonus per DISAGIO FISICO per ora non si attiva automaticamente, pertanto i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
Per maggiori informazioni sulle condizioni di ottenimento del bonus, sulle sue caratteristiche e sugli importi, consulta il sito di ARERA ai seguenti link:
Il fornitore di energia elettrica riceve dall’Acquirente Unico, sulla base di quanto accertato dall’INPS, le informazioni relative all’ammontare del bonus e al periodo di validità: l’ammontare sarà corrisposto in bolletta, in rate mensili, come compensazione sulla spesa per l’energia elettrica. Ogni bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione. Il bonus è inserito nella prima bolletta utile successiva all’erogazione del bonus dalla società di distribuzione alla società di vendita.
A seguito di attribuzione del bonus, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione e l’importo è esposto nella sintesi degli importi fatturati in bolletta con la dicitura “Bonus Sociale”.
La compensazione è riconosciuta qualora:
Per l'anno 2022 il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni è stato elevato a 12.000 euro.
uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura attivo con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare)
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per anno di competenza.
Se si vuole avere un quadro generale sul bonus elettrico per disagio economico, vi consigliamo di visitare questa pagina.
Il fornitore di energia elettrica riceve dalla Società di distribuzione l’ammontare del bonus fisico da erogare, sulla base delle condizioni espresse nella richiesta di bonus ed accertate. Ogni bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione. Il bonus luce è inserito nella prima bolletta utile successiva all’erogazione del bonus dalla società di distribuzione alla società di vendita.
A seguito di attribuzione del bonus, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione e l’importo è esposto nella sintesi degli importi fatturati in bolletta con la dicitura “Bonus Sociale”.
La compensazione è riconosciuta ai clienti domestici affetti da grave malattia o ai clienti domestici che assistono nella propria abitazione persone affette da grave malattia ovvero da disagio fisico, costrette ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Il bonus per il disagio fisico esula dall’ISEE, ma bisogna farne richiesta presentando un idoneo certificato della ASL che attesti:
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. Il cliente che cessa l’utilizzo delle suddette apparecchiature è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso comporta la cessazione del bonus. Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
Anche per il bonus sociale per il gas parliamo di uno sconto in bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambienti (ARERA) per assicurare un risparmio alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.
Da gennaio 2021 lo sconto è attivato automaticamente sulla base dell’attestazione ISEE, da presentare annualmente, quindi non è più necessario farne specifica richiesta al proprio comune di residenza. Il bonus sociale è previsto esclusivamente per le forniture di gas metano naturale distribuito tramite rete di distribuzione locale e non per il gas in bombola o per il GPL.
A seguito di attribuzione del bonus, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione e l’importo è esposto nella sintesi degli importi fatturati in bolletta con la dicitura “Bonus Sociale”.
La compensazione è riconosciuta qualora:
Per l'anno 2022 il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni è stato elevato a 12.000 euro.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per anno di competenza.
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale definiti clienti domestici diretti, sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali definiti clienti domestici indiretti, in particolare:
Il fornitore di gas riceve dall’Acquirente Unico, sulla base di quanto comunicato dall’INPS, le informazioni relative all’ammontare del bonus e al periodo di validità: questo verrà corrisposto in bolletta, in rate mensili, come compensazione sulla spesa per il gas.
Ogni bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione. Il bonus è inserito nella prima bolletta utile successiva all’erogazione del bonus dalla società di distribuzione alla società di vendita.
A seguito di attribuzione del bonus, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione e l’importo è esposto nella sintesi degli importi fatturati in bolletta con la dicitura “Bonus Sociale”.
L’erogazione al cliente indiretto non è automatica, ma soggetta ad una verifica da parte di Acquirente Unico, a cui farà seguito un’apposita comunicazione contenente tutte le informazioni utili all’ottenimento dell’agevolazione.
In caso di esito positivo di tali verifiche, il bonus verrà erogato attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario). Le modalità per riscuotere il bonifico, presso un qualunque ufficio postale, saranno inviate da Acquirente Unico contestualmente alla comunicazione di ammissione al bonus.
L’ISEE previsto per i bonus sociali riconosciuti per disagio economico non è più di 8.265€, ma la soglia è stata alzata a 12.000€ dal decreto legge del 21 marzo. Per chi ha almeno 4 figli a carico la soglia dell’ISEE massima a 20.000€ annui.
Con il decreto legge 80-2022 il Governo ha previsto che gli sconti per i titolari di bonus sociali saranno riconosciuti in modo retroattivo. Quindi, chi ha presentato l’ISEE ma ha pagato somme eccedenti a quelle realmente dovute, avrà una compensazione automatica nelle bollette successive. La compensazione, come l’eventuale rimborso in caso di cessazione del contratto, vengono eseguiti entro il 31 dicembre 2022.
Per il quarto trimestre del 2022 oltre al bonus ordinario sarà erogato in automatico anche un bonus aggiuntivo definito Compensazione integrativa temporanea o CCI. Il bonus non sarà uguale per tutti ma cambierà in base a diversi fattori, consultabili sul sito di ARERA. Per ulteriori informazioni è possibile: