I bonus sociali elettrico fisico, economico gas ed economico elettrico sono una misura introdotta dalla normativa nazionale, attuata con provvedimenti dell'Autorità di settore, volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale per i nuclei familiari in condizioni di disagio fisico o economico.
Il Decreto Bollette (decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21) prevede, per l’anno 2026, il riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 115 €, applicato automaticamente e in un’unica soluzione nelle bollette di energia elettrica dei clienti domestici già percettori di bonus sociale per disagio economico.
Con la delibera 81/2026/R/eel, ARERA ha stabilito che il contributo straordinario è riconosciuto ai clienti che risultavano percettori del bonus sociale economico ordinario alla data del 21 febbraio 2026. Non è richiesta la presentazione di alcuna domanda, in quanto l’erogazione avviene automaticamente, in un’unica soluzione, nella prima bolletta di energia elettrica utile successiva all’adozione del provvedimento.
Successivamente, con la delibera 148/2026/R/eel, ARERA ha integrato quanto sopra disponendo che il contributo sia evidenziato in bolletta mediante una dicitura univoca e chiaramente visibile.
Per maggiori indicazioni, è possibile consultare il comunicato stampa ARERA al seguente link.
Il Bonus Elettrico Fisico è riconosciuto ai clienti domestici affetti da grave malattia o ai clienti domestici che assistono, nella propria abitazione, persone affette da grave malattia costrette ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
Il Bonus Economico Elettrico e il Bonus Economico Gas sono riconosciuti ai nuclei familiari che si trovano in condizione di disagio economico sulla base del proprio reddito e della numerosità dei componenti del nucleo familiare.
Il Bonus Elettrico Fisico non si attiva automaticamente, pertanto i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza devono farne richiesta ai Comuni o ai CAF abilitati, presentando un idoneo certificato della ASL che attesti:
Il Bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. Il cliente che cessa l’utilizzo delle suddette apparecchiature è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso comporta la cessazione del bonus. Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo gli potrà essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il Bonus Economico Elettrico e il Bonus Economico Gas sono attivati in modo automatico sulla base dell’attestazione ISEE, da richiedere annualmente all’INPS.
Per accedere al bonus per disagio economico, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica o gas con tariffa per usi domestici e deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
Ogni nucleo familiare, per anno di competenza, ha diritto a un solo bonus economico gas e un solo bonus economico elettrico.
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Il bonus per il disagio fisico esula dall’attestazione ISEE.
Il fornitore di energia elettrica riceve dalla Società di distribuzione l’ammontare del bonus fisico da erogare, sulla base delle condizioni espresse nella richiesta di bonus ed accertate. Ogni bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione. Il bonus per disagio fisico è inserito nella prima bolletta utile successiva all’erogazione del bonus dalla società di distribuzione alla società di vendita.
Quando è presente il bonus in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione, l’importo è esposto nella “Sintesi degli importi fatturati” in bolletta con la dicitura “Bonus Sociale”.
Il fornitore di energia elettrica riceve dall’Acquirente Unico, sulla base di quanto accertato dall’INPS, le informazioni relative all’ammontare del bonus e al periodo di validità: l’ammontare sarà corrisposto in bolletta, in rate mensili, come compensazione sulla spesa per l’energia elettrica. Il Bonus è inserito nella prima bolletta utile successiva alla comunicazione di Acquirente Unico e ciascuna bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione.
Quando è presente il bonus, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione, l’importo in detrazione è esposto nella “Sintesi degli importi fatturati” alla voce “Bonus Sociale”.
La compensazione è riconosciuta per le forniture di gas naturale distribuito tramite rete di distribuzione locale (non per il gas in bombola o per il GPL), sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale attiva per uso domestico, fornitura diretta, sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali centralizzati, fornitura indiretta. Nelle forniture indirette il cliente non è direttamente titolare del contratto di fornitura, il titolare della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o una persona giuridica (il condominio).
1. Come viene erogato il bonus gas al cliente titolare di una fornitura domestica diretta?
Il fornitore di gas naturale riceve dall’Acquirente Unico, sulla base di quanto accertato dall’INPS, le informazioni relative all’ammontare del bonus e al periodo di validità: l’ammontare sarà corrisposto in bolletta, in rate mensili, come compensazione sulla spesa per il consumo gas. Il Bonus è inserito nella prima bolletta utile successiva alla comunicazione di Acquirente Unico e ciascuna bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione.
Quando è presente il bonus, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione, l’importo in detrazione è esposto nella “Sintesi degli importi fatturati” alla voce “Bonus Sociale”.
2. Come viene erogato il bonus gas al cliente fruitore di una fornitura domestica indiretta?
L’erogazione per una fornitura indiretta non è automatica, ma soggetta ad una verifica da parte di Acquirente Unico, a cui farà seguito un’apposita comunicazione contenente tutte le informazioni utili all’ottenimento dell’agevolazione.
In caso di esito positivo di tali verifiche, il bonus verrà erogato attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario). Le modalità per riscuotere il bonifico, presso un qualunque ufficio postale, saranno inviate da Acquirente Unico contestualmente alla comunicazione di ammissione al bonus.
Se vuoi verificare in Bolletta l’eventuale riconoscimento del Bonus sociale puoi controllare nella pagina 2, o comunque nella sezione «Importi» di ciascuna fornitura, se è presente la voce «Bonus sociale» con il relativo ammontare.

Inoltre, negli «Elementi di dettaglio gas/luce» nella sezione «B» appare il dettaglio del Bonus sociale distinto per periodo di riferimento.

Se non ricevi gli elementi di dettaglio della bolletta puoi vederli nell’Area Personale del portale www.eniplenitude.com.
Vai nella sezione Bollette/Visualizza l’ultima bolletta/Clicca su scarica pdf.

