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Le forniture di energia elettrica sono soggette:
All’accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio.
All'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).
Di seguito troverai informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:
ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 52 comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica non sottoposti ad accisa ovvero posti fuori dal campo di applicazione; in particolare, segnaliamo:
Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente istanza presente nei prossimi punti.
ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 52 comma 3, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica esenti da accisa; in particolare, segnaliamo:
Come ottenerle?
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto, occorre stabilire quali delle due istanze disponibili è opportuno presentare. I Clienti aventi utilizzi di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione, quali per l’appunto usi assoggettati ed usi esclusi oppure esenti, con potenza disponibile inferiore a 200kW, devono utilizzare il modello denominato “Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’uso dell’energia elettrica per Clienti con uso proprio con impiego promiscuo e potenza disponibile NON superiore a 200Kw”. Tale Istanza, opportunamente corredata di allegati, sarà trasmessa da Plenitude al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, al fine di convenire direttamente con l’Ufficio il canone d’imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote (come stabilito dall’art. 55 comma 2 del Testo Unico delle Accise).
Nota bene Nel caso in cui nell’impianto si abbia un impiego promiscuo di energia elettrica e una potenza disponibile superiore ai 200kW, al fine del riconoscimento degli utilizzi fuori dal campo di applicazione, i Clienti devono provvedere ad avanzare opportuna istanza direttamente all’Ufficio delle Dogane competente per il territorio; successivamente devono anche attivarsi, sempre presso il medesimo Ufficio, per la richiesta di assunzione della qualifica di Soggetto Obbligato (art. 53, comma1 lettera c) del Testo Unico delle Accise).
I Clienti, invece, aventi un unico utilizzo di energia elettrica, per il quale, secondo la normativa vigente, è prevista un’esclusione o un’esenzione, non essendo in questo caso presenti impieghi promiscui, devono utilizzare il modello denominato “Modello per Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’uso di energia elettrica per Clienti con impiego TOTALMENTE ESENTE o TOTALMENTE ESCLUSO dal campo di applicazione delle accise”. Tale Istanza, opportunamente corredata di allegati, sarà trasmessa da Plenitude al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, per la formale preventiva autorizzazione a procedere con il riconoscimento dell’agevolazione.
Nota bene In questo caso, è necessario dichiarare che l’utilizzo indicato come escluso o esente da tassazione è corrispondente di fatto al 100% della fornitura di energia elettrica ricevuta da Plenitude.
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti delle istanze –
dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto notorio, è necessario compilare e
sottoscrivere, in ogni sua
parte, l’istanza selezionata.
Detta modulistica è consultabile in formato Acrobat, a fondo pagina.
Può tuttavia essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni anche ai
seguenti canali di contatto:
Dove inoltrare la documentazione?
La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta - corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) - dovrà essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata A.R. all'indirizzo indicato nel pertinente modulo formato Acrobat, consultabile a fondo pagina.
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 53 regolamenta i
soggetti obbligati.
Nel dettaglio, il comma 1 definisce chi sono i soggetti obbligati d’imposta, ovvero:
Il comma 2 dell’art. 53 TUA, inoltre, stabilisce chi ha la facoltà di diventarlo su richiesta, ovvero:
Ai soggetti obbligati e' rilasciata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane,
una licenza di esercizio o un’autorizzazione, ove è attributo uno specifico codice ditta
alfanumerico di 13 caratteri (prefisso IT00).
La fatturazione di energia elettrica di questi Clienti avviene senza l’applicazione
delle accise, in quanto i Clienti dichiarano al proprio fornitore di energia elettrica
di provvedere al diretto assolvimento delle accise per l’energia elettrica acquistata.
Come ottenere la NON applicazione dell’accisa?
Il Cliente deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modello denominato
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’uso dell’energia
elettrica dei clienti Soggetti Obbligati” e provvedere ad allegare
necessariamente una copia della licenza di esercizio o dell’autorizzazione rilasciata
dall’Ufficio delle Dogane competente per il territorio.
Detta modulistica è consultabile in formato Acrobat, a fondo pagina.
Può tuttavia essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni anche ai
seguenti canali di contatto:
Dove inoltrare la documentazione?
La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta - corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) - dovrà essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata A.R. all'indirizzo indicato nel pertinente modulo formato Acrobat, consultabile a fondo pagina.
Sono esenti da accisa, ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise, le forniture di energia elettrica quando destinate:
Come ottenerle?
Per le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari e le Organizzazioni internazionali è necessario prendere opportuni contatti con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo:
Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ufficio Primo
Piazzale della Farnesina
00194 Roma
Il competente ufficio del Ministero, una volta accertati lo status soggettivo privilegiato e le condizioni di reciprocità, rilascerà le previste certificazioni valide per l’esenzione dall’IVA e dalle Accise.
Per le Forze armate di Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.) – Comandi militari USA/NATO
L’esenzione viene accordata per tutte le forniture regolate da contratti intestati ai Comandi USA/NATO. L’Ente militare interessato presenta alla Società erogatrice Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit una formale dichiarazione preventiva con l’indicazione delle singole utenze adibite ai citati usi istituzionali, che richiami i termini di legge vigenti (art. 17 del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504 “Testo Unico delle Accise”), in duplice originale.
Le forniture di gas naturale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 sono considerate cessioni all’esportazione.
Per le forniture dello Stato della Città del Vaticano è necessario prendere opportuni contatti con la Direzione competente del:
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 00120 CITTA’ DEL VATICANO
La Direzione competente del Governatorato, una volta accertato lo status soggettivo privilegiato, rilascerà le opportune certificazioni idonee ad ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali previste.
Dove inoltrare la documentazione?
Tutte le certificazioni sopra descritte, opportunamente compilate e debitamente vistate per approvazione dai competenti uffici, dopo aver ottenuto l'attivazione della fornitura, dovranno essere spedite in originale, con raccomandata A.R., all'indirizzo indicato nel pertinente modulo formato Acrobat, consultabile a fondo pagina. Ulteriori informazioni e riferimenti di legge possono essere ricavati dalla pertinente modulistica consultabile a fondo pagina; i testi delle norme citate possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane, sul sito http://www.finanze.it/.
E' comunque possibile rivolgersi ai seguenti canali di contatto della nostra società:
L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all’art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.
Chi ne ha diritto?
Come ottenerla?
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti dell'istanza – dichiarazione, è necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la modulistica pertinente alla propria attività. Detta modulistica è consultabile in formato Acrobat, a fondo pagina. Può tuttavia essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni anche ai seguenti canali di contatto:
Dove inoltrare la documentazione?
La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta - corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) - dovrà essere inoltrata in originale a:
Qualora oltre alla presente dichiarazione si voglia anche inviare la documentazione per l’agevolazione accise, entrambe le istanze possono essere spedite in un unico plico con raccomandata A.R.
Chi ne ha diritto?
Esportatori abituali
Sono operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato
ammontare, acquisiscono lo status di
"esportatore abituale" grazie al quale possono effettuare, l'anno successivo, acquisti e
importazioni senza applicazione
di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond).
Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, infatti, è necessario
che l'ammontare delle operazioni
relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi
internazionali registrate nell'anno
precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d'affari realizzato
nell'anno precedente o nei 12 mesi
precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. E'
ammesso il plafond mobile dopo almeno
un anno dall'inizio dell'attività d'impresa.
Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate all'art. 8 "Cessioni all'esportazione" - primo comma, lettere a) e b), all'art. 8-bis "Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione"; all'art. 9 "Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali", del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n.427): • Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari • Organizzazioni Internazionali, • Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.) • Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Come ottenerle?
Esportatori abituali
Gli obblighi in capo agli esportatori abituali possono essere così riassunti:
Al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell'Iva, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d'intento, su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale del 06/12/1986.
La dichiarazione d'intento deve:
Per le particolari categorie di clientela di cui sopra, le modalità sono quelle già evidenziate in tema di ALTRE ESENZIONI DA ACCISA – Art. 17 del Testo Unico delle Accise – al paragrafo "come ottenerle".
Dove inoltrare la documentazione?
AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL GAS NATURALE
Le forniture di gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonchè all'autotrazione sono sottoposte:
Di seguito troverai informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:
Tutti i Clienti che utilizzano il gas naturale per:
Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione:
Godono inoltre di una specifica aliquota di accisa agevolata (ridotta, rispetto all’aliquota per usi civili) e sono escluse dal pagamento dell’addizionale regionale( ARISGAM) e da quella sostitutiva:
le Forze Armate Nazionali (per i soli usi consentiti - cosiddetti “usi istituzionali”).
Per ulteriori dettagli circa le tipologie di attività ammesse alle agevolazioni fiscali, si raccomanda di prendere visione del pertinente modello di istanza – dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, consultabile e scaricabile a fondo pagina.
Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 2.2.2007 n. 26, che ha modificato, fra l’altro, l'articolo 21 del "Testo Unico delle Accise", dal 1° giugno 2007 il gas naturale utilizzato nei processi di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici e nei processi mineralogici (classificati alle lettere DI 26 e DJ 27 della "Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee", recepita in Italia dalla "classificazione ATECO") non è sottoposto all'applicazione dell'accisa e delle relative addizionali regionali. Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente istanza (istanza “Usi esclusi”), consultabile, in formato Acrobat, a fondo pagina.
Lo stesso Testo Unico delle Accise prevede all’art.22 ulteriori utilizzi che non sono sottoposti all’applicazione dell’Accisa e delle relative Addizionali Regionali.
Tutti i clienti con forniture i cui impieghi di gas naturale comportino l’esenzione, l’agevolazione (indicate alla Tabella A del D.Lgs.504/1995) o l’esclusione dall’Accisa.
Come ottenere le RIDUZIONI/ESCLUSIONI/ESENZIONI?
E’ necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la specifica modulistica prevista per la propria attività, svolta nel luogo di fornitura del gas naturale. Detta specifica modulistica può essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni, ai seguenti canali di contatto:
Importante!
Per ottenere la modulistica di proprio interesse, è necessario fornire ai canali di
contatto i
dati del codice ATECO 2007 (codice a sei cifre -
Tabella Istat riferita all’anno 2007) relativo
all’attività svolta presso l’indirizzo di fornitura del contratto di somministrazione,
desumendo
detto codice dai dati anagrafici registrati presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato
e Agricoltura della Provincia ove l’impresa risulta iscritta.
Le documentazioni da richiedere, compilare e sottoscrivere sono tutte consultabili, in
formato Acrobat,
a fondo pagina.
Dove inoltrare la documentazione?
La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta - corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) e di ogni altro allegato previsto dalla normativa - dovrà essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata A.R., dopo aver ottenuto l'attivazione della fornitura, all'indirizzo indicato nella lettera di accompagnamento della modulistica ricevuta, Il diritto ad usufruire delle più favorevoli aliquote di Accisa e/o Addizionali Regionali, a termini di legge, decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza alla nostra società (come a suo tempo precisato dal Ministero delle Finanze con Circolare 8822 del 20/09/1977); nel caso di spedizione della documentazione, farà fede la data di spedizione della raccomandata.
Sono esenti da accisa, ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise, le forniture di energia elettrica quando destinate:
Come ottenerle?
Per le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari e le Organizzazioni internazionali è necessario prendere opportuni contatti con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo:
Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ufficio Primo
Piazzale della Farnesina
00194 Roma
Il competente ufficio del Ministero, una volta accertati lo status soggettivo privilegiato e le condizioni di reciprocità, rilascerà le previste certificazioni valide per l’esenzione dall’IVA e dalle Accise.
Per le Forze armate di Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.) – Comandi militari USA/NATO
L’esenzione viene accordata per tutte le forniture regolate da contratti intestati ai Comandi USA/NATO. L’Ente militare interessato presenta alla Società erogatrice Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit una formale dichiarazione preventiva con l’indicazione delle singole utenze adibite ai citati usi istituzionali, che richiami i termini di legge vigenti (art. 17 del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504 “Testo Unico delle Accise”), in duplice originale.
Le forniture di gas naturale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 sono considerate cessioni all’esportazione.
Per le forniture dello Stato della Città del Vaticano è necessario prendere opportuni contatti con la Direzione competente del:
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 00120 CITTA’ DEL VATICANO
La Direzione competente del Governatorato, una volta accertato lo status soggettivo privilegiato, rilascerà le opportune certificazioni idonee ad ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali previste.
Dove inoltrare la documentazione?
Tutte le certificazioni sopra descritte, opportunamente compilate e debitamente vistate per approvazione dai competenti uffici, dopo aver ottenuto l'attivazione della fornitura, dovranno essere spedite in originale, con raccomandata A.R., all'indirizzo indicato nel pertinente modulo formato Acrobat, consultabile a fondo pagina. Ulteriori informazioni e riferimenti di legge possono essere ricavati dalla pertinente modulistica consultabile a fondo pagina; i testi delle norme citate possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane, sul sito https://www.finanze.it.
E' comunque possibile rivolgersi ai seguenti canali di contatto della nostra società:
L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all’art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.
Chi ne ha diritto?
Come ottenerla?
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti dell'istanza – dichiarazione, è necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la modulistica pertinente alla propria attività. Detta modulistica è consultabile in formato Acrobat, a fondo pagina. Può tuttavia essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni anche ai seguenti canali di contatto:
Dove inoltrare la documentazione?
La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta - corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) - dovrà essere inoltrata in originale a:
Qualora oltre alla presente dichiarazione si voglia anche inviare la documentazione per l’agevolazione accise, entrambe le istanze possono essere spedite in un unico plico con raccomandata A.R.
Chi ne ha diritto?
Come ottenerle?
Esportatori abituali
Gli obblighi in capo agli esportatori abituali possono essere così riassunti:
Al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell'Iva, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d'intento, su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale del 06/12/1986.
La dichiarazione d'intento deve:
Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari:
Per le particolari categorie di clientela di cui sopra, le modalità sono quelle già evidenziate in tema di ALTRE ESENZIONI DA ACCISA – Art. 17 del Testo Unico delle Accise – al paragrafo "come ottenerle".
Dove inoltrare la documentazione?
Le certificazioni, opportunamente compilate e, laddove richiesto, debitamente vistate per approvazione dai competenti uffici, dopo aver ottenuto l'attivazione della fornitura, dovranno essere spedite in originale, con raccomandata A.R., all'indirizzo indicato nel pertinente modulo formato Acrobat, consultabile a fondo pagina. Il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali, a termini di legge, decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza alla nostra società; nel caso di spedizione della documentazione, farà fede la data di spedizione della raccomandata. Ulteriori informazioni e riferimenti di legge possono essere ricavati dalla pertinente modulistica consultabile a fondo pagina; i testi delle norme citate possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane, sul sito https://www.finanze.it.
E' comunque possibile rivolgersi ai seguenti canali di contatto della nostra società: