Il sistema EU ETS (European Emission Trading Scheme)
Introduzione all'EU ETS
L'EU ETS (European Emission Trading Scheme), già applicato a settori come l'industria pesante e il trasporto aereo e marittimo, è uno dei principali strumenti dell'Unione Europea per contrastare il cambiamento climatico. Questo sistema incentiva la riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare di CO2, favorendo l'adozione di tecnologie più efficienti e l'uso di combustibili sostenibili.
Ambito di applicazione
Nell’ambito delle revisioni della Direttiva ETS, è stato definito un più ampio sistema di scambio di emissioni con la denominazione di ETS 2. Si tratta di un sistema separato dal EU ETS e al quale è affidato il compito di gestire le emissioni di CO2 relative al mondo degli edifici, del trasporto su strada e in settori aggiuntivi rappresentati in larga misura dalle piccole e medie imprese non coperte dall’attuale EU ETS.
In particolare, il sistema EU ETS “2” è stato istituito dall’art. 42-ter del d.lgs. 47/2020, come modificato e integrato dal d.lgs. 147 del 10 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 241 del 14 ottobre 2024), , per gli ambiti elencati nell’allegato I-bis del d.lgs. 47/2020.
In termini di timing l’ETS 2 sarà operativo a partire dal 2027. Il primo passo in questa direzione è tuttavia previsto nel 2025 con le attività di monitoraggio e di segnalazione delle emissioni. Il sistema ETS 2 richiede agli emettitori di CO2 operanti in questi settori di compensare le proprie emissioni attraverso l'acquisto di quote. A partire dal 2028, sarà introdotto l'obbligo di sostenere il costo di una "quota di emissione" per ogni tonnellata di CO2 generata. Dal 2025 inizierà una fase di monitoraggio preliminare delle emissioni. Durante questa fase, i soggetti regolamentati, tra cui realtà come Eni Plenitude, dovranno quantificare e comunicare alla Commissione Europea le emissioni di CO2 sulla base dei volumi di gas consumati dai clienti finali nei settori interessati, in conformità con quanto previsto dal regolamento europeo 2018/2066/UE.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare:
Ministero dell’Ambiente – ETS2
Commissione Europea – ETS2
Come funziona l'ETS 2
L'ETS 2 funziona in parallelo all'attuale sistema ETS e ha un proprio mercato delle quote emissive che partirà dal 2027, con propri meccanismi di stabilizzazione del prezzo e specifici Soggetti regolamentati, per i quali non sono previsti rilasci gratuiti di quote.
Alcune delle attività propedeutiche all'avvio e al corretto funzionamento del nuovo sistema - quali la richiesta delle autorizzazioni a emettere e il monitoraggio delle emissioni storiche - devono essere attuate già a partire dal 2024.
I Soggetti regolamentati del nuovo sistema sono coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili (solidi, liquidi e gassosi) nei citati settori finali d'uso, per fini di combustione.
Obblighi per i soggetti regolamentati nell'ETS 2
I soggetti coinvolti nell'ETS2 devono rispettare questi obblighi principali:
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Autorizzazione alle emissioni:
A partire dal 1° gennaio 2025, sarà necessario ottenere un’autorizzazione per operare nelle attività regolamentate e garantire il rispetto delle norme sullo scambio di quote di emissione.
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Comunicazione delle emissioni:
Dal 2025, entro il 30 aprile di ogni anno, sarà obbligatorio comunicare i dati sulle emissioni dell’anno precedente alla Commissione Europea, secondo il regolamento UE 2018/2066.
Documenti di riferimento
L'elenco completo dei codici ISIC rev 3.1 è disponibile al seguente link.
Per approfondire i dettagli relativi alla normativa ETS 2 e ai settori regolamentati, puoi scaricare i seguenti documenti ufficiali: