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La Società Eni Plenitude S.p.A.
dal mese di marzo 2018, a seguito della nuova disciplina in tema di prescrizione biennale dei crediti afferenti a consumi energetici risalenti nel tempo e fatturati a conguaglio, ha gestito in maniera inadeguata le relative istanze presentate dai consumatori, in particolare attribuendo ai medesimi la responsabilità della mancata/tardiva fatturazione unicamente sulla base delle dichiarazioni del distributore circa i vani tentativi di lettura dei contatori, non documentate ed anzi spesso smentite da controprove fornite dagli utenti.
Tale pratica è stata ritenuta scorretta, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con Delibera del 22 dicembre 2020, ha irrogato ad Eni Plenitude S.p.A. una sanzione pari a 5 milioni di euro.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 1, co. 4, della Legge di Bilancio 2018 (l. 205/2017), per effetto della predetta Delibera, l’utente ha, in ogni caso, diritto ad ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti già effettuati a titolo di indebito conguaglio.
L’Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo.
(Delibera adottata nell’adunanza del 22 dicembre 2020 e disponibile sul sito www.agcm.it).