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Il Decreto Rilancio del 2020 e i suoi aggiornamenti

Le detrazioni fiscali con Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Devi ristrutturare casa? Puoi ancora approfittare dei Superbonus, ecco i casi e i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione. 

Cos’è e cosa prevede il Decreto Rilancio 2020

Il 17 luglio 2021 è stato convertito in legge il Decreto Legge 34/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, per incentivare gli italiani a riqualificare le proprie abitazioni e quindi rilanciare le imprese dopo la crisi causata dal lock-down per il covid-19.

Agli articoli 119 e 121, il Decreto prevede la possibilità di portare in detrazione al 110% alcune spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici privati e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. 

Superbonus 110%, le detrazioni per interventi di efficienza energetica

Per l’efficientamento energetico degli edifici, riportiamo di seguito gli interventi che possono godere della detrazione fiscale potenziata al 110% previsti dal Decreto Rilancio.

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto o a pompa di calore.

Inoltre, sono inclusi tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, come ad esempio gli infissi e le caldaie a condensazione, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli nei punti precedenti. Per questi la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa di ciascun intervento. Infine, per poter accedere alla detrazione, è obbligatorio che gli interventi sopra menzionati, oltre a rispettare i relativi requisiti tecnici, garantiscano un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare tramite APE; un visto di conformità e asseverazione tecnica; la qualificazione di esecutori di lavori pubblici.

Sismabonus 110%: le detrazioni per l’adozione di misure antisismiche

Per quanto riguarda invece gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici, la detrazione al 110% è prevista fino ad un ammontare complessivo pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Fotovoltaico e colonnine elettriche: le detrazioni per interventi contestuali

Come anticipato, il Decreto Rilancio prevede inoltre la detrazione nella misura del 110 % anche per gli interventi, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Tuttavia, questa detrazione è riconosciuta solo in particolari condizioni:

  • per gli impianti fotovoltaici se effettuati congiuntamente a interventi di Ecobonus o di Sismabonus;
  • mentre per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici se effettuati congiuntamente con uno degli interventi di Ecobonus.

In particolare, per quanto riguarda gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici la detrazione al 110 % spetta su una spesa massima di 48.000 euro, e nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW per interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di restauro e di risanamento conservativo.

La detrazione del 110% spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Ricordiamo però che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non consumata o non condivisa per l’autoconsumo da comunità energetiche rinnovabili e non è cumulabile con altri incentivi pubblici (o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura) e con gli incentivi per lo scambio sul posto.

L’aliquota per le comunità energetiche rinnovabili si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione del 50 % nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto in quanto è consentito l’esercizio, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, di impianti fino a 200 kW.

Cos’è il Superbonus?

È la detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (Sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del DL n. 63/2013.

Chi sono i soggetti beneficiari del Decreto Rilancio?

Il Decreto rilancio del 2020 specificava i soggetti che avrebbero potuto fruire della detrazione al 110% per gli interventi sopra riportati, ovvero:

  • condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario;
  • persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile;
  • IACP;
  • cooperative;
  • onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione del III settore;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche per lavori sugli spogliatoi.

La detrazione spettava fino al 30/06/2022 per tutti i soggetti, attualmente sono in atto solo le seguenti proroghe:

  • per condomini, bifamiliari e per ONLUS e affini:

a. 110% per le spese fino al 31/12/2023
b. 70% per le spese nell’anno 2024
c.. 65% per le spese fino al 31/12/2025

  • per unifamiliari:

a. 110% per le spese fino al 31/12/2022 con il 30% dei lavori terminati al 30/09/2022

  • ICAP e coop:

a. 110% per le spese fino al 31/12/2023 con il 60% dei lavori terminati al 30/06/2023

Le associazioni e le società sportive non sono più incluse nel Decreto dopo la Legge Bilancio del 2021.  

Il Decreto Rilancio, lo sconto in fattura e la cessione del credito

L’elemento più innovativo contenuto nel Decreto Rilancio è la possibilità, per alcuni soggetti, di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • oppure, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Dal 27/01/2022, con il Decreto Sostegni ter , sono state modificate delle condizioni. Questo Decreto è nato con lo scopo primario di supportare quei settori che sono stati chiusi o fortemente danneggiati a causa della pandemia di Covid-19 come i parchi tematici, le attività di organizzazione di eventi, quelle inerenti al commercio di prodotti tessili e di moda, tutte quelle collegate al turismo e al divertimento o allo spettacolo.

Tuttavia, non ha influito solo sulle suddette attività, ma ha anche dato il via ad una serie di modifiche in merito al Superbonus del Decreto Rilancio. Queste sono state aggiornate nel tempo grazie al Decreto Energia, al Decreto Aiuti e al Decreto Aiuti Bis. La situazione attuale prevede quanto segue:

  • si consente a banche e società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, di poter sempre cedere il credito a soggetti diversi dai consumatori o utenti (come definiti dal codice del consumo) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, senza facoltà di ulteriore cessione. Tale previsione si applica anche a cessioni/sconti comunicati all’AE prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (15/07/2022).
  • in mancanza di requisiti per la detrazione (nel caso di crediti per i quali siano stati acquisiti visti di conformità, asseverazioni e attestazioni), il fornitore e cessionario sono responsabili in solido solo per dolo e colpa grave.

Inoltre, con il Decreto Ucraina ter del 21/03/2022 sono cambiati alcuni requisiti per quanto concerne le imprese coinvolte:

  • A decorrere dal 1/01/2023 e fino al 30/06/2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata ad imprese che, al momento della sottoscrizione dell’appalto o del contratto di subappalto, presentino uno dei seguenti requisiti:

    1. siano in possesso della qualificazione di esecutori di lavori pubblici (di cui all’art. 84 del codice dei contratti pubblici, D.lgs. 50/2016);
    2. abbiano documentato l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta attestazione di qualificazione di esecutore di lavori pubblici.

Dal 01/07/2023 sarà necessario l’avvenuto rilascio della qualificazione di cui al punto 1.

  • Ai fini dell’accesso alla detrazione del 110%, per i lavori edili (come lavori di manutenzione, costruzione, riparazione o demolizione) di importo complessivamente superiore a 70.000 €, è previsto l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Aggiornato al 16/11/2022

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