Ricalcoli Cmem
Nuova modalità di determinazione della componente Cmem
Dal 1° ottobre 2022, secondo quanto stabilito dalla Delibera 374/2022/R/gas e successive modifiche e integrazioni, è cambiato il metodo di aggiornamento dei costi della materia prima gas per i clienti domestici con contratto nel Mercato di Tutela.
Al fine di intercettare in modo immediato iniziative di contenimento dei prezzi nazionali ed internazionali, ARERA ha, infatti, deciso di non utilizzare più come riferimento le quotazioni a termine del mercato all'ingrosso, ma la media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano (PSV italiano), aumentando al contempo la frequenza di aggiornamento del prezzo, che passa da trimestrale a mensile.
In particolare, è la componente Cmem (costo previsto per l’acquisto del gas), all’interno della voce “Spesa per la materia prima”, ad essere aggiornata mensilmente: dal 1° ottobre 2022, pertanto, i prezzi relativi alla Cmem di un determinato mese sono pubblicati da ARERA entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo (ad esempio, il valore della Cmem di ottobre è reso noto entro il secondo giorno lavorativo di novembre).
Se nella tua bolletta ci sono consumi di competenza del mese in cui viene prodotta la bolletta (nell’esempio novembre), il prezzo a cui sono assoggettati è quello del mese precedente e saranno ricalcolati con successivo conguaglio.
All’interno della bolletta ci possono essere sia consumi effettivi, che non sono soggetti a conguaglio, sia consumi stimati che, invece, sono rideterminati in presenza di una lettura effettiva: nella fattura di conguaglio potranno essere presenti sia i ricalcoli della Cmem che quelli dei consumi.
Per aiutarti a comprendere l’applicazione dei ricalcoli, abbiamo predisposto alcuni esempi.
Ripercorrili e troverai la situazione contenuta nella tua fattura!
Esempi di ricalcolo della Cmem
Esempio 1:
Bolletta numero 1, emessa in data 15/12/2022, con periodo di riferimento dal 01/10 al 15/12. E’ presente una lettura effettiva rilevata il 5 dicembre:
In questo esempio, dal momento che la bolletta è emessa il 15 dicembre, il prezzo della Cmem di ottobre e novembre è definitivo, mentre la Cmem di dicembre è provvisoriamente valorizzata in base al prezzo valido per il mese di novembre: il prezzo definitivo di dicembre sarà noto solo entro il secondo giorno lavorativo di gennaio.
Inoltre, i consumi di ottobre, novembre e dei primi 5 giorni di dicembre sono effettivi mentre i consumi dal 6 al 15 dicembre sono stimati.
Gli importi fatturati relativi a consumi effettivi e prezzi effettivi non saranno soggetti a conguaglio, mentre quelli derivanti da consumi stimati e prezzi provvisori saranno ricalcolati.
Bolletta numero 2, emessa in data 8/02/2023, con periodo di riferimento dal 16/12/22 al 31/01/23, contenente i conguagli dei periodi con consumi stimati e prezzi provvisori:
Nella bolletta 2 sono effettuati i seguenti ricalcoli, relativi al periodo 1/12 – 15/12:
- periodo 01/12 – 06/12: conguaglio del prezzo della Componente Cmem (è restituito quanto precedentemente fatturato con Cmem provvisoria ed addebitato l’importo con il prezzo definitivo);
- periodo 07/12 – 15/12: conguaglio dei consumi con contestuale ricalcolo della Cmem (è restituito quanto precedentemente fatturato sulla base dei consumi stimati valorizzati a Cmem provvisoria e addebitato l’importo relativo ai consumi effettivi valorizzati con Cmem definitiva).
Per quanto riguarda l’addebito dei consumi stimati riferiti al periodo 01/01 – 31/01, sono già assoggettati al prezzo definitivo della Cmem, pubblicato il secondo giorno lavorativo di febbraio e quindi noto il giorno di emissione della fattura: i consumi stimati saranno oggetto di conguaglio in una successiva fattura, ma il valore della Cmem, essendo definitivo, non subirà ulteriori variazioni.
Esempio 2:
Bolletta numero 1, emessa in data 15/12/2022, con periodo di riferimento dal 01/10 al 15/12 e consumi interamente stimati:
In questo esempio, i consumi di ottobre e novembre sono assoggettati alla Componente Cmem definitiva, mentre i consumi del mese di dicembre risultano valorizzati sulla base di un prezzo provvisorio (quello del mese di novembre). Il valore definitivo della Componente Cmem per il mese di dicembre sarà noto solo il secondo giorno lavorativo di gennaio.
Bolletta numero 2, emessa in data 15/02/2023, con periodo di riferimento dal 16/12/22 al 31/01/23 e contenente i ricalcoli dal 1/10/22 al 15/12/22 (competenze della bolletta 1) e nuove competenze dal 16/12/22 al 31/01/23 con ingresso di lettura effettiva al 31/12/2022:
Nella bolletta numero 2 sono effettuati i seguenti ricalcoli:
- periodo 01/10 – 30/11: restituzione degli importi relativi ai consumi stimati fatturati in bolletta 1 e conseguente addebito dei consumi effettivi.
- periodo 01/12 – 15/12: restituzione degli importi relativi ai consumi stimati con contestuale ricalcolo della Cmem (è restituito quanto precedentemente fatturato sulla base dei consumi stimati valorizzati a Cmem provvisoria e addebitato l’importo relativo ai consumi effettivi valorizzati con Cmem definitiva).
Per i periodi successivi, di competenza della bolletta numero 2 (quindi non relativi ai ricalcoli), si verificano le seguenti condizioni:
- periodo 16/12 – 31/01: addebito dei consumi stimati a prezzo definitivo
- periodo 01/01 – 31/01: addebito dei consumi effettivi a prezzo provvisorio
Nelle bollette successive si riscontreranno, di conseguenza, i relativi ricalcoli.
Di conseguenza, nelle bollette successive non saranno necessari ricalcoli di prezzo.
Esempio 3:
Bolletta numero 1, emessa in data 15/12/2022, con periodo di riferimento dal 01/10 al 15/12 e consumi interamente stimati (la bolletta 1 è la stessa del caso dell’Esempio 2):
Anche in questo esempio, i consumi di ottobre e novembre sono assoggettati alla Componente Cmem definitiva, mentre i consumi del mese di dicembre risultano valorizzati sulla base di un prezzo provvisorio (quello del mese di novembre). Il valore definitivo della Componente Cmem per il mese di dicembre sarà noto solo il secondo giorno lavorativo di gennaio.
Bolletta numero 2, emessa in data 15/02/2023, con periodo di riferimento dal 16/12/22 al 15/02/23 e consumi interamente stimati (pertanto, non si verifica l’ingresso di una lettura effettiva, come nell’Esempio 2).
Nella bolletta numero 2 viene effettuato il seguente ricalcolo:
- periodo 01/12 – 15/12: conguaglio del prezzo della Componente Cmem (è restituito quanto precedentemente fatturato in stima con prezzo provvisorio della Cmem ed addebitato lo stesso consumo stimato, calcolato però con il prezzo definitivo);
- periodo 16/12 – 31/01: addebito dei consumi stimati a prezzo definitivo
- periodo 1/2 – 15/2: addebito dei consumi stimati con prezzo della Cmem provvisorio